Sulla G.U. n. 98 del 29/04/2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11/04/2011 che da attuazione all’art.71, c.13 del DLgs 81/2008 e fissa le modalità con le quali devono essere effettuate le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del medesimo T.U. sulla sicurezza.
La prima di tali verifiche, il cui costo è a carico del datore di lavoro, deve essere fatta dall’INAIL (originariamente il compito era dell’Ispels, ma la legge 122/2010 lo ha soppresso passando tutte le funzioni all’INAIL), mentre le successive dall’ASL. Sia l’INAIL che l’ASL possono avvalersi per effettuare le verifiche di soggetti pubblici o privati abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, mentre le successive entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
E’ competente ad effettuare le verifiche anche l’ARPA nelle Regioni ove sono state attribuite a loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali.
Presso l’INAIL o le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati sia pubblici che privati ad effettuare le verifiche sulle attrezzature.
Tra le attrezzature di lavoro che soggiacciono alle verifiche periodiche si segnalano le seguenti: scale aeree, ponti mobili, ponti sospesi, idroestrattori, apparecchi di sollevamento, ecc.