Il Ministero del lavoro, con la circolare 23/05/2013 n.18, ha precisato che devono essere sottoposte a verifiche supplementari ex DLgs 81/2008 tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.
L’indagine, in particolare, dovrà essere effettuata sulla base delle seguenti fasi: esame visivo, prove non distruttive, analisi dei componenti strutturali e funzionali, prove funzionali, prove di funzionamento e esito dell’ispezione.
Rimangono escluse dalle verifiche periodiche le attrezzature utilizzate per le attività di cui al DLgs 624/1996 consistenti in: lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
Per quanto riguarda i carrelli semoventi a braccio telescopico, poiché sono già sottoposti a verifiche da parte dell’INAIL o dell’ASL/ARPA il datore di lavoro non dovrà richiedere la prima verifica periodica all’INAIL dato che rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive.
Rimangono escluse dalle verifiche periodiche anche le scale per traslochi poiché queste ultime non sono incluse nelle ipotesi di cui al DM 11/04/2011.
Infine il Ministero del lavoro precisa che il tecnico verificatore del soggetto abilitato, all’atto dell’accesso presso il datore di lavoro al fine di effettuare la visita periodica, deve esibire copia della lettera di incarico e esibire i documenti che dimostrano la sua appartenenza all’elenco dei verificatori del soggetto abilitato.