Sicurezza, modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 11 del 25 maggio 2012, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto 11.4.2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Si premette che:
1) l'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. pone, in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto;
2) il D.M. 11.4.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive.
Ciò detto, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:
a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
b. deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
c. deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
1. tipologia di attrezzatura di lavoro;
2. matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore);
d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 11.4.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 11.4.2011;
e. data di richiesta.
La circolare del Ministero fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in merito a:
- scelta del soggetto abilitato;
- interruzione o sospensione dei termini temporali;
- attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione;
- modulistica;
- tariffazione delle verifiche periodiche.
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