L'art.5, comma 2, lettera d), DLgs 626/94, stabilisce che i lavoratori hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e delle altre condizioni di pericolo quando ne vengono a conoscenza. A tal proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza 18/05/2001 n.20145, ha deciso che tale obbligo incombente sul lavoratore sussiste soltanto quando le carenze si manifestano improvvisamente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Invece per le carenze preesistenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere ed eliminare di propria iniziativa, indipendentemente dalla noncuranza o dalla relativa inerzia dei lavoratori dipendenti rimane responsabile lo stesso datore di lavoro. L'ultima parte della lettera d) comma 2 dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, prevede inoltre che in caso di urgenza il lavoratore deve adoperarsi direttamente, nell'ambito delle competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le deficienze di sicurezza ed i pericoli, dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Su quest'ultimo punto la Suprema Corte precisa che l'inadempimento da parte del lavoratore dell'obbligo di intervenire sulle carenze in tema di sicurezza che si manifestano improvvisamente durante il lavoro non esonera da eventuali responsabilità il datore di lavoro (o il suo rappresentante).