Sicurezza: responsabilità penale del datore di lavoro per mobbing
A cura della redazione
Sempre più spesso la giurisprudenza italiana deve giudicare casi di mobbing, ossia di ingiurie, minacce, molestie, violenze private e sessuali tendenti ad eliminare una persona considerata scomoda ed indurla alle dimissioni provocandone anche disturbi psicosomatici e depressione.
In merito la Corte di Cassazione, con la sentenza 12/03/2001 n.10090, ha deciso che in alcuni casi di mobbing (accertati di volta in volta dal giudice di merito), il datore di lavoro può essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 572 cod. pen.
Quest'ultimo articolo disciplinante espressamente le fattispecie dei maltrattamenti in famiglia o verso i minori, e quindi i casi in cui la vittima si trova in una posizione subordinata rispetto all'autore delle violenze, può essere applicato anche al datore di lavoro per le violenze commesse nei confronti dei propri dipendenti, in virtù del potere direttivo e disciplinare (e quindi di supremazia) del datore di lavoro.
Nel caso di specie il datore di lavoro è stato condannato alla reclusione per aver maltrattato con atti di vessazione fisica e morale i dipendenti costringendoli ad intensificare l'impegno lavorativo oltre il limite accettabile e minacciandoli di licenziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni pattuite.