Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012, ha fornito indicazioni in merito alla procedura di rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
In particolare, per alcune attività economiche (ricevitorie, tabaccherie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc.) a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro, il rilascio dell’autorizzazione suddetta, da parte della DTL, non necessita di un accertamento preventivo dello stato dei luoghi, in quanto, sostanzialmente, ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione stessa.
In siffatte ipotesi, gli uffici competenti del Ministero, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto (caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere, ecc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo.
In tutti gli altri casi, invece, particolare attenzione verrà posta sui diversi presupposti legittimanti l’installazione e, cioè, l’effettiva esistenza delle esigenze organizzative e produttive.