L’INPS, con la circolare n. 51 del 15 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione Europea.
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili dagli Stati membri dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca, ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, alle condizioni evidenziate dall’Istituto.
Per ciò che concerne le prestazioni per disoccupazione, si segnala, tra l’altro, che le disposizioni del regolamento n. 1231/2010 non conferiscono al cittadino dello Stato terzo il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di tale Stato, né pregiudicano il diritto degli Stati a non concedere, ritirare o non rinnovare un permesso di ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro.
Inoltre, è necessario considerare che continua ad aver diritto alle prestazioni per disoccupazione, secondo quanto previsto dall’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, la persona la quale si rechi in un altro Stato membro (o in più Stati membri) in cerca di lavoro, a condizione che si iscriva come richiedente un’occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato o di ciascuno degli Stati in cui si sia recato.
Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 64 possono essere applicate nei confronti del cittadino extracomunitario, soltanto se questi ha diritto, tenendo conto, ove occorra, del suo titolo di soggiorno o dello stato di soggiornante di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso l’ufficio del lavoro dello Stato in cui si è recato in cerca di occupazione e se ha diritto di esercitarvi legalmente un lavoro.