Sicurezza sul lavoro: ok alla formazione degli enti bilaterali solo se comparativamente più rappresentativi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/07/2011 n.20, ha precisato che i soggetti abilitati a svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/2008 sono solo quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative, nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento.
E’ inoltre necessario che siano soddisfatte contemporaneamente altre due condizioni:
- l’ente bilaterale o l’organismo paritetico deve operare nel settore di riferimento e non in un settore diverso;
- l’ente bilaterale o l’organismo paritetico deve essere presente nel territorio di riferimento e non in un diverso contesto geografico.
L’attività formativa può anche essere svolta direttamente dal datore di lavoro purché in collaborazione con gli enti e/o organismi predetti in possesso dei requisiti.
Analoghe conclusioni valgono per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza e promozione sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 10 DLgs 81/2008.
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