Il 26 ottobre 2004 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Direzione provinciale del lavoro di Milano ed il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano (insieme all'ANCL) per promuovere nel rispetto delle norme di legge la semplificazione delle procedure e degli adempimenti tecnici ed amministrativi. 1)Modalità di accesso ai servizi erogati dall'Amministrazione Al fine di agevolare l'utenza, la Direzione Provinciale del Lavoro parteciperà al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro le disposizioni volte a determinare le modalità di accesso ai servizi cui devono attenersi i richiedenti, la modulistica eventualmente predisposta ed ogni informazione di carattere generale, necessaria ad agevolare l'accesso medesimo. Di tali notizie il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare diffusione agli iscritti all'albo, affinché l'accesso al servizio, da parte di soggetti rappresentati o assistiti dai Consulenti del Lavoro, avvenga nel riferimento a dette modalità. 2)Informazione reciproca Con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza dei comportamenti operativi, nel caso di problematiche riconducibili a difficoltà interpretative o applicative di singole disposizioni, tali da incidere sulla erogazione dei servizi, ovvero di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza che devono improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Direzione Provinciale del Lavoro procederanno a darsene tempestivamente segnalazione, per gli interventi di competenza. 3)Repressione dell'abusivismo professionale Nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, per prevenire e reprimere il fenomeno dell'abusivismo professionale, le parti si richiamano alle previsioni contenute nella vigente normativa, quanto ai soggetti abilitati a trattare con gli uffici ministeriali, e in particolare, ai contenuti della circolare n. 1665 del 13 novembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel riferimento all'effettiva sussistenza dei presupposti di legge, nello specifico richiamo alle condizioni per il corretto svolgimento delle operazioni da parte dei CED, fermo restando gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell'art. 348 del codice penale, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale nella sentenza n° 448 dell'11 luglio 2001. 4)Delega a trattare in rappresentanza del datore di lavoro Per la trattazione di singole pratiche, atteso il ruolo degli iscritti all'Albo, il consulente del lavoro, in luogo della delega notarile e in via sussidiaria potrà esibire una delega redatta su carta intestata della società o del soggetto committente, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto committente, accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del delegante. In questo caso la trattazione delle pratiche per delega dovrà avvenire personalmente da parte del consulente del lavoro. 5)Presentazione delle pratiche da parte di dipendenti del consulente del lavoro Per consentire la presentazione della pratica da un dipendente o praticante di studio, la delega dovrà recare espressamente il consenso del delegante nella forma "si delega ... lo Studio..", e non semplicemente si delega il Consulente del Lavoro.