Assolavoro e le OO.SS. Felsa CISL, Nidil CGIL e Uil Tem.p hanno siglato, in data 5 aprile 2012, l’accordo in materia di apprendistato professionalizzante in somministrazione.
L’accordo si applica con esclusivo riferimento ai lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni, ai sensi dell’art. 4 del T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. 167/2011).
Secondo le nuove regole, il Piano formativo individuale viene predisposto dall’Agenzia per il lavoro congiuntamente all’utilizzatore ed al lavoratore e deve essere sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione.
Nelle ipostesi di apprendistato con unico utilizzatore, la durata minima non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dalla vigente disciplina del CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice, ferma restando l’ipotesi di assunzione diretta da parte dell’utilizzatore prima del termine dell’apprendistato. Nell’ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, la durata minima delle missioni non può essere inferiore a 12 mesi presso un unico utilizzatore.
Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori ciascuna Agenzia non può assumere un numero di apprendisti superiore ai lavoratori qualificati in somministrazione assunti a tempo indeterminato, con un massimo, comunque, di 3 in caso assenza di assunzioni a tempo indeterminato. Si richiede, ai fini di cui sopra, un obbligo di conferma in servizio a tempo indeterminato pari al 60% del totale degli apprendisti in formazione, a valere sia sull’Agenzia che sull’utilizzatore, oppure del solo 50% a valere sulle assunzioni da parte dell’Agenzia.