L’Istituzione del SINP, il Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, avvenuta ad opera del DM 25/05/2016 n.183, che entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre 2016, determinerà per il datore di lavoro l’obbligo di comunicare all’INAIL, dal 12 aprile 2017 ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. r) del D.lgs. 81/2008.

Come si ricorderà il D.lgs. 151/2015 ha anticipato la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dall'articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e inizialmente connessa alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del citato del T.U. sicurezza, istitutivo del SINP.

Poiché detto decreto, che doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del T.U. sicurezza, tardava ad essere emanato, il legislatore ha provveduto ad anticipare i tempi, prevedendo l’abrogazione del registro infortuni 90 giorni dopo il D.lgs. 151/2015, avvenuta il 23 dicembre u.s.

L’abolizione del citato registro non ha però modificato l’obbligo di denunciare gli infortuni che comportano un’assenza superiore a 3 giorni.

Oltre a queste denunce, il T.U. sicurezza ha previsto che il datore di lavoro comunichi all’INAIL, a fini puramente statistici, anche gli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza.

Quest’obbligo, secondo le intenzioni del legislatore, è collegato all’istituzione del SINP, e ai sensi dell'art. 1-bis dell'art. 18 del T.U. sicurezza, decorrerà dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del citato decreto.

Poiché il SINP, come detto sopra, è stato istituito dal DM 183/2015 che entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre 2016, il datore di lavoro, dal 12 aprile 2017 (6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto), sarà obbligato ad effettuare la comunicazione degli infortuni di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Si attendono comunque le relative istruzioni operative.