Il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'Ordinanza 6/05/2009 (G.U. n. 107 del 11/05/2009) ha previsto ulteriori interventi a favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile u.s. Tra le diverse misure che vanno ad aggiungersi a quelle già previste con le Ordinanze 3753 e 3754 del 2009, alcune riguardano anche il mondo del lavoro.
In particolare a favore dei lavoratori residenti nei Comuni terremotati, l'indennità' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, scaduta o in  scadenza  dopo  il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno  2010  e' riconosciuta la prorogata per 6 mesi, ed il versamento della contribuzione  figurativa. 
Inoltre ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni terremotati, che hanno dovuto sospendere  l'attività a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta per un periodo massimo di 3 mesi un'indennità' pari a 800 euro mensili. Detta indennità viene erogata  dall'INPS  e  non  concorre alla formazione della base imponibile IRPEF.
Interventi agevolativi sono previsti anche a favore delle persone giuridiche non direttamente interessate dall'evento sismico. Infatti l'Ordinanza riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato, con domicilio professionale nei comuni terremotati, la sospensione di 60 giorni, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,  riferiti ai  periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché delle ritenute fiscali.
Infine l'Ordinanza 3763/2009, sempre in riferimento ai medesimi soggetti sopra ricordati,  prevede la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni  di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro,  in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009.
Rimane invece fermo l'obbligo di trasmettere ai Centri per l'impiego il modello «Unificato Urg».
Agevolazioni riguardano anche l'ambito fiscale. Infatti è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, gli eventuali sussidi occasionali, le erogazioni liberali o  i benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei  sei  mesi  successivi  alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori  residenti nei comuni terremotati ovvero  concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.