Sisma Centro Italia, per la maternità e la paternità agli autonomi i controlli sono differiti
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 1114 del 10 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in ordine alle ipotesi di richiesta di congedo di maternità/paternità da parte di soggetti che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.
In assenza di regolarità contributiva, la tutela della maternità/paternità non può essere riconosciuta al richiedente, tuttavia, considerata l’eccezionalità della situazione, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle sedi territorialmente competenti – un successivo controllo della regolarità contributiva al termine del predetto periodo di sospensione.
Al termine del periodo di sospensione, i soggetti beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le strutture INPS territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
Riproduzione riservata ©