È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, il decreto del Ministero dell’Economia 23.12.2013, con il quale sono state fissate le modalità applicative del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.
In particolare, possono fruire delle agevolazioni le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito:
a) la distruzione ovvero l’inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato  il  danno  subito all’autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione  ovvero  a condizione che gli immobili  siano  stati  oggetto  di  ordinanze  di sgombero, perché' inagibili totalmente  o  parzialmente  per  effetto dell'evento calamitoso,  e  per  i  quali  si  sia  in  possesso  del certificato del Comune attestante  la  distruzione  o  l’inagibilità totale o parziale dell'immobile;
b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all’autorità comunale e ne abbiano   ricevuto verificazione.
Possono, inoltre, fruire delle agevolazioni in esame le imprese ubicate nei territori di cui sopra che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 10, del DL 74/2012 (interventi di miglioramento sismico), per la realizzazione dei medesimi interventi.
Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, nonché gli interventi di miglioramento sismico, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.