Sisma, indicazioni per beneficiare delle misure di sostegno al reddito
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, ha fornito indicazioni operative con riferimento alle misure di sostegno al reddito riconosciute in favore dei lavoratori delle zone colpite dal sisma, volte alla semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai trattamenti previsti.
Si premette, da subito, che le indicazioni fornite dal Dicastero sono relative alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 189/2016 e non tengono conto delle modifiche in sede di conversione in legge (L. n. 229/2016). In particolare, si deve considerare che la legge di conversione ha esteso l’applicabilità delle misure straordinarie anche ai Comuni colpiti dal sisma del 26/30 ottobre 2016. Si ritiene, quindi, che le indicazioni fornite dalla circolare debbano essere aggiornate tenendo conto di tale ambito di applicazione più ampio.
In particolare, il Ministero ha chiarito che:
- A decorrere dal 24 agosto 2016 - per quanto concerne le istanze di Cigs - non si applicano le disposizioni previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 148/2015, relative alla procedura di consultazione sindacale e non trova, altresì, applicazione il limite temporale di 7 giorni, stabilito per la presentazione delle relative istanze.
- Anche relativamente alle istanze finalizzate al trattamento di Cigo, le imprese sono dispensate dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dal rispetto del limite temporale di 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa, per la presentazione della domanda. Analogamente per le istanze di accesso all’assegno ordinario e all’assegno di solidarietà, non si applicano i relativi limiti temporali.
- Sono estese ai Comuni danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 che abbiano riportato danni, anche se non individuati direttamente dal D.L. n. 189/2016, le seguenti disposizioni: esclusione ai fini delle durate massime dei periodi di Cigo e Cigs conseguenti all’evento sismico del 24 agosto 2016; esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale in favore delle imprese che utilizzino il trattamento di Cigs nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
- Per i residenti e domiciliati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate fino al 31 dicembre 2016 sono esentate dall’imposta di bollo.
Come predetto, si ritiene che i chiarimenti forniti siano necessariamente validi anche per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, individuati in sede di conversione in legge del D.L. n. 189/2016.
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