Slitta a fine 2011 l'accettazione degli Uniemens presentati dagli intermediari operanti con le vecchie modalità
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 28/10/2011 n.20474, ha reso noto che continuerà fino al mese di dicembre 2011 ad accettare i flussi Uniemens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità.
Come si ricorderà infatti lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio 9655/2011 aveva fissato al 1° novembre 2011 il termine a partire dal quale non sarebbe più stato possibile provvedere alla cura degli adempimenti nei confronti dell’INPS se non da parte di soggetti abilitati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dalla circolare 28/2011 e messaggio 18367/2011.
Anche se l’INPS estende il periodo transitorio, in ogni caso a decorrere dal 1° novembre 2011 ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà consentito l’accesso ai nuovi servizi, ivi compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione.
Nelle prossime settimane la nuova procedura inoltre consentirà ai gruppi di impresa e ai consorzi di società cooperative di delegare una società del gruppo o il consorzio agli adempimenti nei confronti dell’INPS.
Verrà attivata anche la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione o di proporre ricorso in via telematica.
In ogni caso gli atti e le istanze potranno essere presentati unicamente da chi ha titolo ad agire in nome e per conto del datore di lavoro: titolari di aziende individuali, legali rappresentanti di società, intermediari delegati secondo le nuove modalità.
Restano esclusi dalla nuova procedura i datori di lavoro domestico.
L’INPS evidenzia che il nuovo sistema di gestione delle deleghe è volto a consentire agli intermediari di rendere all’Istituto una autocertificazione in ordine alle deleghe ricevute; nei prossimi giorni sarà inoltre rilasciata la funzionalità volta a consentire ai datori di lavoro (titolari e legali rappresentanti) di delegare gli adempimenti ad un proprio dipendente.
In tutti i casi è però necessario che i soggetti in questione possano autenticarsi nel sistema ed accedere ai servizi per le aziende. È quindi indispensabile che in tutti i casi venga richiesto un PIN, rilasciato dalle strutture territoriali, che abilita ad operare sui servizi per le aziende.
Resta fermo che, per operare in nome e per conto di un datore di lavoro occorrerà:
- nel caso dei titolari o legali rappresentanti, essere associati all’anagrafica dell’azienda, ad opera della sede;
- nel caso di intermediari autorizzati (consulenti o associazioni), aver acquisito apposita delega da parte del datore di lavoro, secondo le modalità di cui alla circolare n. 28/2011;
- nel caso di dipendente di un intermediario, essere stato sub-delegato, nell’ambito della procedura di gestione deleghe, da un intermediario che abbia acquisito una apposita delega da parte del datore di lavoro, secondo le modalità di cui alla circolare n. 28/2011;
- nel caso di dipendente di un datore di lavoro, essere stato delegato, nell’ambito della procedura di gestione deleghe, dal titolare o legale rappresentante dell’azienda.
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