L'INAIL, con la circolare 7/11/2008 n.66, facendo seguito al mutato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che è soggetto all'obbligo assicurativo il socio di cooperativa e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, impegnato in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che lo stesso intrattenga un rapporto di lavoro subordinato con la società - datore di lavoro.
Invece il socio di società impegnato ad effettuare prestazioni di opere manuali, è soggetto all'INAIL a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno.
In merito al socio amministratore che, in qualità di socio dipendente funzionale della società, esercita manualmente un'attività rischiosa (per conto e nell'interesse della società), l'INAIL ricorda che sussiste l'obbligo assicurativo. Se l'attività è già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore.
Per il socio lavoratore addetto all'attività di sovrintendenza, l'obbligo assicurativo sussiste se vi è la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre all'esistenza del requisito oggettivo connesso alle attività rischiose.
Infine l'INAIL conclude occupandosi della figura del socio-amministratore unico. Questo è tenuto all'assicurazione obbligatoria INAIL solo se presta un'opera manuale, partecipando al lavoro della società oppure se sovrintende al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma solo se viene accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.