Soggiorno e lavoro fuori dai flussi per gli oriundi
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 118/2025 è stata pubblicata la Legge 74/2025 di conversione del DL 36/2025, recante disposizioni urgenti sulla cittadinanza, che riconosce all’art. 1-bis, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana.
La disposizione normativa, in particolare, modifica l’art. 27 del TU immigrazione, introducendo il comma 1-octies che prevede anche che spetta ad un decreto interministeriale definire gli Stati di destinazione con rilevanti flussi di emigrazione italiana.
Come sottolineato dal Dossier parlamentare, la norma ha riguardo allo straniero discendente di cittadino italiano. Non si ha qui delimitazione generazionale, quale invece prevista per la titolarità del diritto all’acquisto della cittadinanza.
Inoltre, modificando l’art. 9, c. 1, lett. a) della L. 91/1992, viene prevista la riduzione da 3 anni a 2 anni del periodo di legale residenza in Italia necessario per la concessione della cittadinanza, con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’interno, allo straniero del quale il padre o la madre oppure uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (e quindi i nonni) sia o sia stato cittadino per nascita.
Il provvedimento introduce anche la lettera a-bis) all’art. 9 citato, che individua, tra i soggetti ai quali può essere concessa la cittadinanza italiana, lo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risieda legalmente da almeno tre anni.
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