Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 48295 del 17 novembre 2009, con cui si dispone che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984), è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso in seguito alla riduzione di orario (nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010).
Con decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, convertito da L. n. 102/2009 (il provvedimento che ha disposto il suddetto aumento), l'INPS è autorizzato ad erogare, a favore dei lavoratori destinatari della disciplina in esame il trattamento medesimo nella misura dell'80% della retribuzione persa, fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziate.