Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 19776 del 6 agosto 2010, ha precisato che le aziende il cui capitale versato sia di proprietà di enti pubblici e da essi interamente gestito non possono far ricorso allo strumento del contratto di solidarietà ex art. 1 della Legge n. 863/1984.
Al contrario, nell’ipotesi in cui la società si apra anche a soggetti privati e, quindi, l’ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte di capitale sociale, si versa in un’ipotesi non contemplata dalla norma di cui all’art. 3 del D.Lgs. Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947 (che disciplina la materia) e, pertanto, l’azienda sarà soggetta a contribuzione CIGS. In questo caso, appare possibile l’accesso per i lavoratori ai benefici d’integrazione salariale e, pertanto, anche a quelli di cui all’art. 1 della Legge n. 863/1984 (contratti di solidarietà).