L’INL, con la nota n. 306 del 20 agosto 2025, facendo seguito alla sentenza del TAR Lazio n. 9974/2025, ha ribadito che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei CDL è il solo che può rilasciare l’Asseverazione di conformità (c.d. ASSE.CO.) in quanto i consulenti del lavoro sono gli unici professionisti abilitati ad operare nell’ambito della materia lavoristica e previdenziale su tutto il territorio nazionale e senza particolari condizioni.

L’intervento dell’INL si è reso necessario dopo che il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva richiesto che venisse estesa anche a questi ultimi la facoltà di rilasciare l’ASSE.CO.

La risposta  dell’INL è negativa e trova fondamento nel fatto che il legislatore ha affidato ai soli consulenti del lavoro, ed in particolare ai loro Consigli provinciali, determinate prerogative, tra le quali: la certificazione dei contratti (attività analoga a quella dell’asseverazione), la procedura arbitrale, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 cpc, la stipula degli accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.

Inoltre, solo ai consulenti del lavoro è stata riconosciuta la facoltà di definire la procedura di dimissioni (art. 26, c.4 Dlgs 151/2015) e di svolgere l’attività di intermediazione ai sensi dell’art. 6, c. 2, lett. c) del Dlgs 276/2003.

La Nota dell’INL ricorda che, anche se la Legge 12/1979 prevede che i commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali, previa specifica comunicazione agli Ispettorati del lavoro provinciali, la loro attività, a differenza dei consulenti del lavoro, è limitata agli ambiti territoriali previamente comunicati e dove insistono le imprese per le quali svolgono i relativi adempimenti da cui hanno ricevuto uno specifico mandato professionale.

Per ribadire l’assenza di sovrapponibilità fra dottori commercialisti e consulenti del lavoro, l’INL richiama anche le disposizioni di accesso alle due professioni. Per i primi, non è necessario approfondire la materia del lavoro e della legislazione sociale nella stessa misura prevista per i secondi.

La nota inoltre evidenzia che l’ASSE.CO. è rilasciato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – ente pubblico non economico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – e non dal singolo consulente.

Invece, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Ciò significa che il Ministero de lavoro e delle politiche sociali può intervenire in caso di irregolarità o violazioni riscontrate nelle attività del Consiglio nazionale dell’Ordine dei CDL, così come nelle attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro; analogo intervento, quantomeno in via diretta, sarebbe invece impedito nei confronti del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.

Resta comunque ferma la possibilità di un accordo tra il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili ed il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, ai fini di un coinvolgimento dei primi professionisti nella istruttoria delle richieste di asseverazione, ferma restando l’esclusività del solo consulente del lavoro ad operare come CdL Ass. e cioè in qualità di “Consulente del Lavoro Asseveratore".

In tal senso – e a parti invertite – è possibile, peraltro, richiamare quanto stabilisce il D.Lgs. n. 128/2015, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 221/2023. Tale normativa ha infatti previsto che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del c.d. rischio fiscale deve essere certificato da parte di professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili i quali, per il rilascio della predetta certificazione, possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, ma fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai primi, previsione che peraltro conferma ancora una volta la differente specializzazione delle professioni in parola.