Solo le trasferte che variano il rischio assicurato vanno comunicate
A cura della redazione

L'INAIL, con la nota 22/05/2008, ritorna sui propri passi e precisa che le aziende dovranno provvedere a comunicare le trasferte dei propri dipendenti soltanto quando varia il rischio assicurato.
L'Istituto assicurativo fa seguito alla precedente nota del 21/03/2008 n. 2947 con la quale aveva sollecitato i datori di lavoro a comunicare i dati dei lavoratori inviati in trasferta o in missione pur non essendoci un modello ad hoc.
Poiché questo adempimento crea non pochi problemi soprattutto quando le trasferte sono frequenti e di breve durata, l'INAIL circoscrive l'adempimento solo alle trasferte che potrebbero comportare infortuni che il rischio assicurato non contempla. Si tratta quindi solo ed esclusivamente delle trasferte il cui rischio non rientra nella mansione o nella lavorazione assicurata.
Secondo il decreto ministeriale 12/12/2000 sulle modalità di attuazione delle tariffe la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: datore di lavoro o committente, codice ditta e PAT, lavoratore o collaboratore coordinato e continuativo a progetto (dati anagrafici e fiscali, compresa la retribuzione o il compenso), luogo e data della trasferta e contenuto della prestazione lavorativa.
L'adempimento va effettuato non oltre il 30mo giorno da quello in cui le modifiche o le variazioni si sono verificate.
Sono esonerata dall'obbligo di comunicazione le imprese di trasporto.
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