Il Ministero del lavoro ha inviato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2003 il testo del DM per l'istituzione dell'albo delle Agenzie per il lavoro e la gestione della transizione dalle agenzie interinali alle agenzie di somministrazione. Per l'operatività del DM si attende ora la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la successiva emanazione di un ulteriore DM che disciplinerà le caratteristiche dei locali e i requisiti professionali del nel settore delle risorse umane o delle relazioni industriali delle agenzie. L'entrata in vigore del DM segnerà il definitivo passaggio dal lavoro interinale alla somministrazione di lavoro. Articolazione dell'albo - L'albo delle Agenzie è articolato in cinque sezioni: 1) Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista; 2) Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista; 3) Agenzie di intermediazione; 4) Agenzie di ricerca e selezione del personale; 5) Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Le sezioni 3, 4 e 5 prevedono, a loro volta, apposite sottosezioni su base regionale. Autorizzazione delle agenzie - Le agenzie di lavoro interinale avranno 60 giorni per poter chiedere l'autorizzazione alla nuova attività di somministrazione, in caso contrario le precedenti autorizzazioni saranno revocate di diritto. Il DM ha previsto che solo le agenzie di lavoro interinale già in possesso dell'autorizzazione a tempo indeterminato potranno svolgere, presentata la richiesta di conversione dell'autorizzazione, potranno svolgere l'attività di somministrazione: le agenzie in possesso dell'autorizzazione provvisoria potranno esercitare la somministrazione solo dopo il rilascio della nuova autorizzazione provvisoria (entro 60 giorni dalla richiesta. Le agenzie di somministrazione specialiste (somministrazione a tempo indeterminato in un unico settore, come, ad esempio, i servizi di consulenza informatica) che intendano allargare il proprio ambito di attività dovranno richiedere un ulteriore e distinta autorizzazione