Somministrazione e valutazione dei rischi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 17/09/2007 n.26, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha chiarito che l'agenzia di somministrazione non è responsabile della mancata effettuazione della valutazione dei rischi ex Dlgs 626/94 da parte dell'impresa utilizzatrice, solo nel caso in cui abbia verificato l'osservanza dell'obbligo attraverso la presa visione del documento che ne attesta l'effettiva esecuzione ovvero dell'autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'utilizzatore che se ne assume la responsabilità.
Il Ministero del lavoro, è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che l'art.20 del DLgs 276/2003 ha sancito il divieto di stipulare il contratto di somministrazione tra agenzia e utilizzatore nel caso in cui quest'ultimo non abbia effettuato la valutazione dei rischi. Inoltre lo stesso decreto legislativo punisce sia l'agenzia di somministrazione che l'utilizzatore nel caso in cui venga violata la predetta disposizione di legge, con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro.
Il fatto che il legislatore punisca entrambi i contraenti e non solo l'utilizzatore per un obbligo che compete solo a quest'ultimo, sta a significare che dell'omissione viene considerato responsabile anche l'agenzia di somministrazione a meno che quest'ultima non verifichi l'effettivo adempimento dell'obbligo o prendendo visione del relativo documento ex art. 4 Dlgs 626/94 oppure facendosi consegnare un'autocertificazione dal legale rappresentnate dell'utilizzatore (quest'ultima possibilità è ammessa nei soli casi in cui la legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell'utilizzatore avvenga con tale modalità).
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