Somministrazione: entro il 31 gennaio di ogni anno la comunicazione periodica
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 3/07/2012 n. prot. 12187, ha precisato che l’azienda utilizzatrice dovrà effettuare la comunicazione periodica prevista dall’art. 24 del DLgs 276/2003 (come modificato dal DLgs 24/2012) entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2013 per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1250 euro.
L’adempimento in particolare consiste nel comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali ed in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro, la durata degli stessi ed il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il legislatore ha inoltre stabilito che il predetto obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi anche mediante l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’utilizzatore aderisce o conferisce mandato e che in caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1250 euro.
L’intervento ministeriale si è reso necessario proprio in ordine al concetto di periodicità della comunicazione.
Secondo il Ministero del lavoro il termine ultimo è il 31 gennaio di ogni anno. Il periodo da prendere in considerazione è l’anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Per il solo anno 2012, in fase transitoria, l’arco temporale entro il quale effettuare la veridica del numero dei contratti di somministrazione di lavoro a cui si è ricorsi è il 6 aprile – 31 dicembre. La comunicazione quindi andrà effettuata entro il 31 gennaio 2013.
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