Somministrazione, il termine per la comunicazione periodica può essere stabilito dai ccnl
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 36 del 22 novembre 2012, ha chiarito che, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione periodica relativa ai rapporti di somministrazione (da effettuarsi alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria), trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. 276/2003, pari ad un importo da € 250 a 1.250, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno, in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.
Il suddetto termine, secondo il Ministero, non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in questo caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio in esame.
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