Somministrazione: può essere certificato anche il contratto commerciale
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 19848 del 22/12/2009, rispondendo all'istanza di interpello n. 81/2009, ha precisato che può essere soggetto a certificazione anche il contratto di natura commerciale che l'agenzia per il lavoro stipula con l'azienda nella quale il lavoratore somministrato dovrà prestare l'attività lavorativa.
Secondo il Ministero del lavoro infatti la somministrazione si basa su un contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore e un contratto di natura commerciale tra agenzia di lavoro e utilizzatore. Questi contratti però concretizzano un'unica fattispecie così come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.3020/2003 secondo cui la somministrazione è una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto indivisibile trilaterale.
Ne consegue che la somministrazione generalmente intesa rientra nelle ipotesi previste dall'art. 75 del DLgs 276/2006 in base al quale le parti possono ricorrere alla certificazione del contratto al fine di ridurre il contenzioso in materia di contratti di lavoro.
A sostegno di questa tesi il Ministero del lavoro richiama anche l'art. 84 del Dlgs 276/2003 secondo cui può essere certificato anche il contratto di appalto da intendersi quale negozio commerciale.
In ogni caso ricorda la nota 81/2009 la procedura di certificazione del contratto commerciale nella somministrazione non costituisce un valido accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi per operare. Infatti l'agenzia di lavoro dovrà sempre risultare iscritta all'Albo tenuto dal Ministero del lavoro.
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