Somministrazione: una tantum anche ai percettori di disoccupazione
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 13/01/2010 n.1155, ha precisato che l'indennità una tantum a favore dei lavoratori somministrati spetta anche se nel 2009 è stata percepita l'indennità ordinaria di disoccupazione o con requisiti ridotti, purchè fruita prima della data di domanda/patto di attivazione.
La precisazione dell'INPS fa seguito all'intervento ministeriale secondo cui la predetta indennità una tantum spetta ai lavoratori non percettori di prestazioni a sostegno del reddito al momento della presentazione della domanda/patto di servizio.
Ne consegue che le sedi INPS dovranno procedere ai pagamenti dell'una tantum per quelle domande che erano rimaste in sospeso.
Se invece il pagamento non è stato consentito poiché il richiedente era percettore di prestazioni a sostegno del reddito nel 2009, la sede INPS dovrà riesaminare la domanda alla luce della precisazione ministeriale.
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