Il Ministero del lavoro ribadisce che per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro rientrando, in tal caso, a pieno titolo, nella definizione di lavoratore fornita dall’art. 2, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008.

I lavoratori per i quali vige l’obbligo sono, infatti, secondo la predetta definizione, quelle persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, risposta all’interpello 25/10/2016 n. 15).