Sospensione degli obblighi occupazionali, in arrivo la procedura on line
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5396 del 18 aprile 2012, ha fornito indirizzi operativi in materia di sospensione dagli obblighi occupazionali alla luce delle novità introdotte dal DL n. 5/2012.
In particolare è stato precisato che, ai fini della fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all’art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999, il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province è tenuto a presentare, al Ministero del Lavoro, apposita comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 333/2000, qualora in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni di cui all’art. 3, comma 5, citato (ovvero: cigs, cigs in deroga, contratto di solidarietà, mobilità, mobilità in deroga).
Viceversa, nel caso in cui il datore di lavoro privato, con unità produttive ubicate in più province, sia in attesa dell’emanazione del provvedimento di ammissione ai trattamenti di cui sopra, ha facoltà di presentare, al Ministero del Lavoro, domanda volta ad ottenere la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta.
Il Ministero, infine, ha ricordato che tutto il procedimento, il 15 maggio p.v., verrà dematerializzato e le comunicazioni in esame dovranno essere inviate attraverso la procedura on line messa a disposizione nel portale www.cliclavoro.gov.it.
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