Il Ministero del lavoro, con la circolare 14/11/2007 n.24, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al potere riconosciuto al personale ispettivo delle DPL di sospendere l'attività in caso di violazione della normativa sul lavoro così come previsto dalla L. 123/2007.

Più precisamente il Ministero ha ufficializzato il chiarimento del sottosegretario del 24/08/2005 avvenuto due giorni dopo l'emanazione della nota ministeriale 22/08/2007 con la quale sono state fornite le prime istruzioni in merito al provvedimento di sospensione dell'attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza. Come si ricorderà nella nota del 22 agosto il Ministero aveva omesso i cantieri edili tra i destinatari del provvedimento di sospensione per violazione della norma sulla sicurezza creando non pochi problemi interpretativi. Alla nota ministeriale ha fatto seguito il chiarimento del sottosegretario che ha smentito l'esclusione dei cantieri edili.

Adesso il Ministero del lavoro conferma che il provvedimento di sospensione trova applicazione anche nei confronti dei cantieri edili motivando l'inclusione tra i destinatari con il fatto che non può non ricomprendere anche le aziende operanti nel settore edile nel quale come è noto maggiormente si avverte l'esigenza di elevare gli standards dei sistemi di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.

Inoltre tra le situazioni che legittimano gli ispettori ad astenersi dall'adottare il provvedimento di sospensione dell'attività si aggiunge anche quello che si realizza quando il rischio di compromettere un servizio pubblico giustifica la mancata adozione del provvedimento.

In merito alla reiterazione delle violazioni, presupposto per sospendere l'attività, il Ministero precisa che la ripetizione delle condotte illecite nell'arco del quinquennio dovrà essere valutata soltanto a partire dal 25 agosto 2007 data di entrata in vigore della L. 123/2007 a nulla rilevando le precedenti violazioni alla normativa sulla sicurezza per quanto gravi (il concetto di gravità va inteso come quel comportamento che lede i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mette a repentaglio gli interessi generali dell'ordinamento). Il Ministero prossimamente metterà a disposizione un elenco che riporterà le violazioni che giustificano l'adozione del provvedimento interdittivo.

Infine precisazioni sono state date sulla sanzione amministrativa aggiuntiva che il destinatario del provvedimento di sospensione può versare per sbloccare gli effetti del provvedimento stesso. In particolare non si tratta di sanzione amministrativa, ma di onere economico accessorio. La precisazione è importante poichè ciò sta a significare che il mancato pagamento comporterà il protrarsi del blocco dell'attività, ma non si darà luogo alla riscossione coattiva del relativo importo.