Sospensione dell'attività d'impresa: chiarimenti operativi
A cura della redazione

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con sua Circolare n. 30 del 12 novembre 2008, ha inteso fornire alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella Direttiva emanata dallo stesso Ministero in data 18 settembre 2008 e concernente la sospensione dell'attività imprenditoriale.
Al riguardo, la circolare in commento, una volta chiarito il concetto di "micro-impresa" intesa come realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente, stabilisce che nella attività di vigilanza, ove ricorra tale circostanza, non sia opportuno adottare il provvedimento di sospensione.
Con riferimento alla decorrenza del provvedimento di sospensione, la predetta circolare stabilisce che, qualora il termine per la sospensione fissato alle ore 12 del giorno successivo scada in un giorno di chiusura dell'ufficio o in un giorno festivo, il differimento è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Si precisa, inoltre, che per esigenze di natura cautelare, la regolare instaurazione del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso l'esibizione della comunicazione d'assunzione entro le ore 12 del giorno successivo all'accesso ispettivo. La verifica della suddetta documentazione può essere anche effettuata da un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro diverso da quello che ha impartito l'ordine di sospensione.
In ultimo, la circolare chiarisce che il differimento alle ore 12, della efficacia del provvedimento di sospensione, non consente al lavoratore in nero di continuare a prestare l'attività lavorativa prima di essere regolarizzato e, ugualmente, i lavoratori impegnati in attività che richiedono la preventiva sorveglianza sanitaria debbono essere sottoposti ai previsti accertamenti.
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