Sospensione dell'attività per maltempo e CIG agli apprendisti
A cura della redazione

La Cassa edile di Torino, con una nota del mese di gennaio 2009, ha comunicato le modalità con le quali può essere concesso agli apprendisti operai dipendenti di imprese iscritte alla stessa Cassa edile, il diritto di fruire della cassa integrazione guadagni in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologi così come previsto dal CCNL 18/06/2008 edilizia industria e dal CCNL 23/07/2008 edilizia artigiani.
La prestazione economica viene erogata a decorrere dal 1° gennaio 2009 dalla Cassa edile agli apprendisti operai attraverso l'impresa utilizzando le risorse del Fondo alimentato dalla contribuzione versata dalle imprese con lavoratori apprendisti operai.
In merito ai termini di erogazione, se l'impresa risulta avere alle dipendenze anche personale con qualifica di operaio, la domanda per essere accolta deve pervenire alla Cassa edile entro la fine del mese successivo a quello del rilascio da parte dell'INPS dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui è occupato il personale apprendista.
Se invece l'impresa risulta avere alle dipendenze solo apprendisti operai, la richiesta deve pervenire alla Cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.
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