Sostituzione dell'imprenditore senza i benefici della mobilità
A cura della redazione
Con la sentenza n. 9785 del 18 giugno 2003 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda che era stata ritenuta subentrante nell'attività cessata dal precedente imprenditore.
In particolare la fattispecie riguarda il licenziamento con messa in mobilità ai sensi della legge 223/91 di tutti i lavoratori per cessata attività da parte di un'azienda con successiva (e temporalmente vicina) riassunzione di tutti i predetti lavoratori da parte di altra azienda che intendeva usufruire dei benefici contributivi stabiliti a favore di chi assume lavoratori in mobilità senza averne l'obbligo.
Il Pretore prima e il Tribunale dopo hanno però precisato che trattavasi di semplice sostituzione dell'imprenditore e quindi su di esso gravava il diritto di precedenza posto a favore dei licenziati per riduzione del personale per le assunzioni effettuate entro un anno (art. 15 L. 264/49).
In funzione di ciò la Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda in quanto il tribunale aveva ben interpretato e motivato la decisione con la quale riteneva non spettassero i benefici contributivi in virtù del fatto che l'azienda era obbligata alla riassunzione per effetto del predetto diritto di precedenza.