Speciale orario di lavoro: il regime sanzionatorio
A cura della redazione

Violazione |
Sanzione |
-
Divieto di adibire le donne al lavoro dalla 24 alle 6 dall'accertamento dello
stato di gravidanza al compimento di un anno di età
del bambino (**) - Divieto di adibire al
lavoro notturno i soggetti non obbligati (art. 11, c. 2, D. Lgs. 66/2003) (**) |
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da euro 516 a euro 2.582 |
- Inadempienze in materia di valutazione dello
stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno (**) |
Arresto
da 3 a 6 mesi o ammenda da da
euro 1.549 a euro 4.131 |
-
Superamento della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento
(***) |
Sanzione
amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione |
-
Inadempienze in materia di riposi giornaliero e settimanale
(***) |
Sanzione
amministrativa da euro 105 a euro 630 |
- Mancata comunicazione alla DPL del superamento
delle 48 ore settimanali con lavoro straordinario (****) |
Sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 200 |
- Inadempienze in materia di normale orario di
lavoro e di lavoro straordinario (***) |
Sanzione
amministrativa da euro 25 a euro 154; se la
violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si verifica per più di
50 giornate nel corso dell'anno solare la sanzione va da euro 154 a euro
1.032 (*) |
-
Superamento del normale orario di lavoro notturno (art. 13, cc. 1 e 3, del D. Lgs. 66/2003) (****) |
Sanzione
amministrativa da euro 51 a euro 154 per ogni giorno
e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. |
(*) Non è ammesso il pagamento in misura
ridotta (**) E' applicabile l'istituto della
"prescrizione" (***) Non è applicabile l'istituto
della "diffida (****) E' applicabile l'istituto della
"diffida" |
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