Concludiamo l'approfondimento dedicato all'orario di lavoro ex Dlgs 66/2003 e successive modificazioni alla luce della circolare del Ministero del lavoro 8/2005. Riepiloghiamo di seguito il regiem sanzionatorio applicabile a chi viola le nuvoe disposizioni sull'orario di lavoro. Sanzioni

Violazione

Sanzione

- Divieto di adibire le donne al lavoro dalla 24 alle 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino (**)

- Divieto di adibire al lavoro notturno i soggetti non obbligati (art. 11, c. 2, D. Lgs. 66/2003) (**)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2.582

- Inadempienze in materia di valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno (**)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da da euro 1.549 a euro 4.131

- Superamento della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento (***)
- Inosservanza degli obblighi in materia di ferie (***)

Sanzione amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione

- Inadempienze in materia di riposi giornaliero e settimanale (***)

Sanzione amministrativa da euro 105 a euro 630

- Mancata comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali con lavoro straordinario (****)

Sanzione amministrativa da euro 103 a euro 200

- Inadempienze in materia di normale orario di lavoro e di lavoro straordinario (***)

Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154; se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si verifica per più di 50 giornate nel corso dell'anno solare la sanzione va da euro 154 a euro 1.032 (*)

- Superamento del normale orario di lavoro notturno (art. 13, cc. 1 e 3, del D. Lgs. 66/2003) (****)

Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

(*) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta

(**) E' applicabile l'istituto della "prescrizione"

(***) Non è applicabile l'istituto della "diffida

(****) E' applicabile l'istituto della "diffida"