Continua l'approfondimento sull'orario di lavoro alla luce delel precisazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare 8/2005. Qui tratteremo di riposo giornaliero, di pause e di ferie. 1. Riposo giornaliero Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive (fatto salvo per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, per esempio: addetti alle pulizie) ogni 24 ore. Il Ministero precisa che il periodo di riposo deve intendersi come periodo minimo inderogabile, salvi i casi previsti dalla legge Le 24 ore di riferimento si calcolo dall'inizio della prestazione lavorativa Il lavoratore ha diritto al periodo di riposo giornaliero anche qualora sia titolare di più rapporti di lavoro. Peraltro, poiché non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso. Il decreto prevede anche una normativa di deroga che può essere attuata esclusivamente dalla contrattazione collettiva a livello nazionale Esempio 1° rapporto di lavoro a tempo pieno: - 40 ore settimana, distribuite su 5 giorni (Lunedì-Venerdì); - pausa per il pranzo 1 ora - orario di lavoro 9-13; 14-18 2° rapporto di lavoro part-time - giorni di prestazione lavorativa: giovedì, venerdì e sabato ; - prestazione lavorativa: 5 ore giorno, - orario di lavoro: 19-24 per giovedì e venerdì e 15-20 per il sabato Le 24 ore di riferimento decorrono dalle ore 9,00 - nei giorni di giovedì e venerdì non risulta rispettato il riposo consecutivo di 11 ore (secondo la precisazione ministeriale in detti giorni la prestazione lavorativa, nel secondo rapporto, deve concludersi alle 22,00); - nessun problema per la prestazione del sabato. 2. Pause Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa (non retribuita, salvo diversa disposizione contrattuale) dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell'ambito dell'orario di lavoro. La circolare 8/2005 precisa che la durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In mancanza di contrattazione collettiva che preveda una il lavoratore ha diritto ad un intervallo non inferiore a 10 minuti. Il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro, ma non può essere sostituito da compensazioni economiche. L'eventuale "concentrazione" della pausa all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, che determina in sostanza una sorta di riduzione dell'orario di lavoro, può essere ritenuta, secondo il Ministero lecita come disciplina derogatoria, ex art. 17 comma 1 e per il legittimo esercizio della quale è necessario accordare ai lavoratori degli equivalenti periodi di riposo compensativo o, comunque, assicurare una appropriata protezione. La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro. Il periodo di pausa può essere assorbito dalle pause previste, per esempio, dai videoterminalisti (anche se queste ultime sono considerate orario di lavoro e retribuite). 3. Riposi settimanali Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni, di regola coincidente con la domenica. Il periodo di riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero (periodo complessivo 35 ore). Le sanzioni relative al rispetto degli obblighi in materia di riposo settimanale sono applicabili anche ai dirigenti e al personale direttivo, alla manodopera familiare, ai lavoratori del settore liturgico e ai lavoratori che operano a domicilio o in regime di telelavoro. Esempio Inizio della prestazione lavorativa = ore 8,00 Pausa pranzo = 1 ora Lunedì 9 ore (8,00-12,00; 13,00-18,00) Martedì 9 ore (8,00-12,00; 13,00-18,00) Mercoledì 8 ore ( 8,00-12,00; 13,00-17,00) Giovedì 8 ore (8,00-12,00; 13,00-17,00) Venerdì 10 ore (8,00-12,00; 13,00-19,00) Sabato 12 ore (8,00-12,00; 13,00-21,00) Domenica Riposo Lunedì 10 ore (8,00-12,00; 13,00-19,00) Il riposo settimanale risulta rispettato. Infatti dalle 21,00 di sabato alle 8,00 di Lunedì ci sono 35 ore 4. Ferie Il lavoratore ha diritto a minimo 4 settimane di ferie annuali (non monetizzabili), due da godere obbligatoriamente nell'anno di maturazione (consecutive su richiesta del lavoratore) e due entro i 18 mesi successive l'anno stesso di maturazione. Il Ministero del lavoro prevede che le 4 settimane di ferie se godute consecutivamente corrispondono a 28 giorni di calendario. La monetizzazione delle ferie può avvenire solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle stesse (interviene la cessazione del rapporto). Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall'art. 2109 cod civ., vale a dire: "nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro". Quanto alle modalità di fruizione delle ferie, la previsione normativa stabilisce la possibilità di un intervento in deroga da parte della contrattazione collettiva Devono essere gestiti tre periodi: - due settimane da far godere obbligatoriamente nell'anno di maturazione (consecutive su richiesta del lavoratore); - due settimane (da fruirsi anche in modo frazionato) da far godere obbligatoriamente entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione (la contrattazione collettiva può definire periodi più ampi); - restanti periodi da far godere (anche frazionati) secondo quanto stabilito dall'autonomia contrattuale privata e possono essere oggetto di monetizzazione. Esempio Ferie 2005 spettanti = 5 settimane - 2 settimane: devono essere godute obbligatoriamente nel 2005 - 2 settimane: devono essere godute entro il 30-6-2007 - 1 settimana: può essere goduta entro il termine fissato dalle parti ovvero può essere monetizzata