L’Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito posto durante Telefisco 2018, ha precisato che possono fruire dell’esenzione di cui alla lettera d-bis dell’art. 51, comma 2 del TUIR (introdotta dall’art.1, c. 28, L. 205/2017) le spese sostenute nel 2018 dal datore di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari, anche se sulla base di accordi o regolamenti aziendali stipulati nel 2017.

In sostanza, secondo la nuova disposizione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.

Poiché la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, all’Agenzia delle entrate è stato chiesto se possono fruire dell’esenzione predetta anche le spese che pur sostenute nel 2018 sono previste da accordi stipulati nel 2017.

La risposta fornita a Telefisco è positiva perchè ciò che rileva ai fini del beneficio fiscale è l’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute e non l’anno di stipula dell’accordo aziendale che regolamenta il piano welfare che prevede dal flexible benefit.

Si coglie l’occasione per ricordare che dette spese non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente per l’intera somma e non solo nel limite dei 258,23 euro previsto dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

Inoltre se dette spese non sono previste volontariamente dal datore di lavoro, ma contenute in contratti, accordi e regolamenti aziendali (aventi natura negoziale), sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.