La Corte di Cassazione, con la sentenza 5/01/2015 n.12, ha deciso che in tema di licenziamento per condotte lavorative, il grave inadempimento che giustifica il recesso del datore di lavoro deve essere provato da quest'ultimo.

Infatti, spiegano i giudici di legittimità, è errato in punto di diritto l'assunto secondo cui l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione lavorativa sarebbe del lavoratore. Infatti, se è vero che l'onere di provare l'adempimento incombe in via generale ex art. 1218 c.c. sul debitore è però altrettanto vero che la norma speciale di cui all'art. 5 legge n. 604/66 espressamente inverte tale onere a carico del datore di lavoro.

A questo si aggiunga che non rileva che tale prova abbia ad oggetto fatti negativi, da un lato perché l'art. 5 citato non prevede deroghe allorquando la giusta causa consista nell'omissione di un comportamento dovuto, e dall’altro perché i fatti negativi ben possono essere dimostrati mediante prova di fatti positivi contrari.