L’INPS, con il messaggio 7/12/2012 n.20194, sta inviando alle scuole, che hanno stabilizzato lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, le lettere con le quali viene chiesto di restituire la quota di contribuzione che eccede il limite di esenzione pari a 9.296,22 euro riconosciuto ai lavoratori (art.6, c.2, DLgs 81/2000).
Infatti l’Istituto previdenziale ha accertato che nel corso degli anni, il predetto limite massimo è stato superato con la conseguenza che si è reso necessario prevedere la restituzione delle quote di agevolazione di cui gli ex LSU hanno indebitamente beneficiato.
Poiché l’INPS è tenuto a richiedere la contribuzione omessa solo al committente in quanto unico titolare del rapporto contributivo, spetterà alla scuola effettuare il versamento dell’indebito, in unica soluzione, entro 3 mesi dal ricevimento della lettera di restituzione. La scuola, entro lo stesso termine, potrà anche presentare la domanda di dilazione fino ad un massimo di 24 mesi, senza applicazione di sanzioni.
Spetterà poi alla scuola concordare con il lavoratore le modalità attraverso le quali provvederà a recuperare la somma versata all’INPS per conto del collaboratore.