L’INPS, con una nota del 12 gennaio 2026, ricorda che dal mese di dicembre 2023, i lavoratori autonomi e subordinati del settore dello spettacolo possono richiedere all’INPS l’indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 175/2023.

L’indennità è erogata in un’unica soluzione, su domanda, e copre un terzo delle giornate accreditate nell’anno precedente, escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità.

La nota precisa che, se l’interessato è un freelance, un collaboratore (Co.Co.Co.), o titolare di un contratto a termine nel mondo dello spettacolo, può essere richiesta l’indennità di discontinuità nei periodi di pausa tra un contratto e l'altro.

Per poter fare domanda, è necessario rispettare alcuni requisiti previsti dalla legge di bilancio 2026:

il reddito IRPEF dell'anno precedente non deve superare i 35.000 euro;

devono essere accumulate almeno 51 giornate di contributi al Fondo Spettacolo nell'anno precedente;

sono sufficienti 15 giornate nell'anno precedente o 30 giornate totali negli ultimi due anni, nel caso di attore di cinema o audiovisivo

il guadagno deve derivare principalmente da attività nel settore spettacolo;

 non si deve essere titolari di un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sia un lavoro "intermittente" senza indennità di disponibilità.

La domanda va inviata ogni anno entro il 30 aprile.

Il calcolo viene fatto sui requisiti che hai maturato durante l'anno solare precedente.