L’Enpals, con il messaggio 30/05/2011 n.6, ha fornito le modalità operative che i datori di lavoro ammessi al beneficio per l’anno 2009 devono seguire al fine di fruire dello sgravio contributivo sugli incrementi di produttività previsti dalla contrattazione di secondo livello dopo che il DPCM 17/12/2010 ha incrementato dello 0,25% la misura del beneficio che adesso risulta fissata nel 2,50%.
Se l’ammontare del premio erogato non è pari o superiore al 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio dovrà essere operato sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata.
I datori di lavoro che risultino aver fruito indebitamente dello sgravio sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, a meno che il fatto commesso non costituisca reato.
Le imprese ammesse allo sgravio possono fruire della percentuale aggiuntiva dello 0,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori, optando per il rimborso degli importi versati, mediante apposita istanza, ovvero effettuando la compensazione, mediante minor versamento, entro il limite della quota del beneficio effettivamente spettante, da effettuarsi su una o più delle prossime mensilità sino al mese di settembre 2011 incluso.
Tutte le operazioni di conguaglio e regolarizzazione potranno essere effettuate entro e non oltre il 17/10/2011.
Le imprese autorizzate alla compensazione saranno tenute a comunicare all’ENPALS in quali mesi si è generato il credito, l’imponibile dei relativi premi e l’importo dei contributi versati in eccesso.
La compensazione orizzontale, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.
All’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro dovranno restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.