Spettacolo: lavoro intermittente e certificato di agibilità
A cura della redazione

L’Enpals, con risposta a quesito del 30 novembre 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di richiesta del certificato di agibilità in caso di assunzione di lavoratori con contratto intermittente.
Per ciò che concerne le scadenze temporali, si ricorda, innanzi tutto, che la suddetta richiesta deve essere effettuata, dalle imprese, entro 5 giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa (stesse modalità e scadenze temporali sono previste per la comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato).
Se, al momento della stipula del contratto di lavoro non siano noti, all’impresa, gli effettivi periodi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la richiesta del certificato di agibilità nel momento in cui ha contezza delle date in cui il lavoratore sarà impiegato e, naturalmente, sempre prima che l’attività lavorativa venga prestata.
Infine, si ricorda che eventuali variazioni del certificato di agibilità potranno essere effettuate anche successivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa e, comunque, non oltre 5 giorni dalla medesima, solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia fornita idonea documentazione alla sede Enpals competente o agli Uffici SIAE.
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