Il Ministero dello sviluppo economico, con il parere 30/08/2012 n.182223, rispondendo ad un quesito inoltrato dalla CCIAA di Cosenza, ha precisato che la SRL a capitale ridotto prevista dall’art. 44 del DL 83/2012 (convertito in L. 134/2012) può essere costituita sia da giovani con età superiore a 35 anni sia da quelli che non hanno ancora compiuto quell’età.
Il Ministero giunge a questa conclusione partendo dal fatto che il primo comma dell’art. 44 del Decreto Sviluppo secondo cui la SRL a capitale ridotto può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, va letto congiuntamente al comma 4bis, inserito dalla Legge di conversione 135/2012, secondo cui i giovani di età inferiore a 35 anni possono ottenere condizioni di credito agevolato per intraprendere l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una SRL a capitale ridotto.
Ne consegue che questa tipologia di società può essere costituita da giovani sai di età inferiore che superiore ai 35 anni, diversamente da quanto previsto per le SRL semplificate che invece possono essere costituite soltanto dai primi.