Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 2598 del 14 febbraio 2012, rispondendo ad un quesito in merito alla stabilità dell’orario di lavoro dei soci di cooperative di produzione e lavoro, ha ribadito che, quando il dipendente mette a disposizione la propria prestazione e questa non viene accettata per ragioni imputabili al datore di lavoro, quest’ultimo risulta comunque tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l’orario di lavoro pattuito.
Tale argomentazione è da ritenersi valida anche per il socio lavoratore di cooperativa in quanto, seppure il regolamento interno può stabilire la possibilità per la società di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nell’ipotesi di crisi aziendale, tale deliberazione ha carattere eccezionale e pertanto non può essere estesa analogicamente alla diversa ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. Ne consegue che, qualora il datore abbia unilateralmente disposto una riduzione dell’orario di lavoro ed il socio lavoratore abbia comunque prestato la propria attività, il primo sarà tenuto a versare al lavoratore la retribuzione dovuta.