Stabilizzazione dei rapporti di lavoro: l'incentivo può essere fruito anche dopo i tre mesi con il mod. F24
A cura della redazione

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro: l’incentivo può essere fruito anche dopo i tre mesi con il mod. F24
La Redazione di LF ha affrontato il caso in cui l’incentivo pari a 12.000 fissato dal DM 05/10/2012 per la stabilizzazione di uomini under 30 o di donne di qualunque età non venga totalmente fruito nei mesi di giugno, luglio e agosto 2013 come previsto dall’INPS, con il messaggio 8820/2013 che ha reso note le indicazioni operative per la corretta compilazione del flusso Uniemens.
Più precisamente ai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens verrà attribuito il codice autorizzazione 2T per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013.
L’Istituto previdenziale ha anche precisato che i datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i predetti tre mesi.
Ma cosa succede nel flusso Uniemens nel caso in cui i 12.000 euro del bonus non vengano totalmente fruiti nei tre mesi per mancanza di contributi da versare e quindi da conguagliare?
Si ritiene che l’incentivo straordinario, che non trova capienza nella contribuzione da versare nel trimestre giugno-agosto 2013, non venga perso ma una volta riportato nell’Uniemens (denuncia azienda) con l’apposita causale a credito, lo stesso generi un credito che potrà essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 (massimo nei 12 mesi successivi).
Per comprendere meglio si veda l'esempio allegato.
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