Il comma 5 dell'art.18 del DL 98/2011 prevede che la pensione a favore del coniuge superstite, a decorrere dal 31/12/2011, deve essere ridotta se il matrimonio con il dante causa è stato contratto quando quest’ultimo aveva un’età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi risulta essere superiore a 20 anni.
In questo caso il trattamento pensionistico è ridotto del 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Per le frazioni di anno, la riduzione percentuale è determinata proporzionalmente.
Il criterio di riduzione si applica per tutte le forme pensionistiche obbligatorie di base (tranne quelle relative ai liberi professionisti), ma non trova applicazione se vi è la presenza di figli di minore età o studenti oppure inabili.
Si ricorda che numerose sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità di norme che, per fattispecie analoghe, escludevano il diritto alla pensione per il coniuge superstite.