L’art. 18, c. 2 del Il Decreto Legge n. 98/2011, in materia di ammortizzatori sociali, ha soppresso la possibilità, per i lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, licenziati (compresi i lavoratori licenziati dalle imprese con meno di 15 dipendenti), di poter  ricevere un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per glia ammortizzatori sociali in deroga. Il medesimo art. 18, c. 2, dall’altro lato, ha previsto che (sempre in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa concedere, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, qualora i lavoratori in oggetto siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo; quest'ultimo è pari alla differenza tra le misure delle due indennità ed è corrisposto per un numero di mesi pari alla durata dell’indennità di disoccupazione.
La durata della suddetta indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per quelli di età pari o superiore a 50 anni (ai sensi dell'art. 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247).