È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, il decreto 27.3.2013 del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, concernente semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione nel lavoro stagionale del settore agricolo.
Nel provvedimento si specifica, tra l’altro che per i lavoratori stagionali che svolgono, presso la stessa azienda, non più di 50 giornate all’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. Detta visita ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole.
Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottate iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In questo caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
La disciplina contenuta nel decreto si applica anche nei confronti dei lavorati occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.