L’INL, con la nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL.

In particolare:

– è stata confermata la circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;

– nessuna criticità è stata rilevata in merito alla possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del DPR 1525/1963.