Stipendi e pensioni: pignoramenti sospesi se inferiori a 5 mila euro
A cura della redazione

Equitalia, sul proprio sito internet il 23 aprile 2013, ha reso noto di non procedere al pignoramento sui conti correnti di banche e poste dove affluiscono i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di importo inferiore a 5 mila euro.
L’iniziativa di Equitalia, volta a tutelare le fasce più deboli dei cittadini in attesa che vengano adottati interventi normativi che stabiliscano nuove regole, nasce dal sovrapporsi di due disposizioni normative sui pignoramenti: l’art. 3, c.5 del DL 16/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali) che ha stabilito dei limiti graduali di pignorabilità (1/5 dello stipendio per i redditi da lavoro superiore a 5.000 euro, 1/7 dello stipendio per i redditi compresi nella fascia da 2.500 a 5.000 euro e 1/10 dello stipendio per quelli sotto i 2.500 euro mensili) e l’art. 12 del DL 201/2011 (Decreto Salva Italia) che ha vietato i pagamenti in contanti di stipendi e pensioni superiori ai 1.000 euro, obbligando i soggetti interessati all’apertura di conti correnti bancari o postali.
Ne deriva che gli stipendi o le pensioni di importo superiore a 1.000 euro, una volta confluiti sul conto corrente, si sommano agli altri risparmi del contribuente, esponendo quest’ultimo al rischio di una pignorabilità totale (1/5 dello stipendio) in contrasto con le nuove regole introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali che invece hanno la finalità di garantire maggiore tutela.
In attesa che il legislatore faccia luce sulla questione, Equitalia ha deciso che i pignoramenti sui conti correnti dei lavoratori e dei pensionati sono sospesi se di importo inferiore a 5.000 euro. Per tutti gli altri il pignoramento dovrà essere effettuato presso il datore di lavoro o l’Istituto previdenziale erogatore della pensione.
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